IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 7 ottobre 1994;
  Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle  autorita'
accademiche  di  questa  Universita'  (consiglio  della  facolta'  di
agraria in data 16 gennaio  1996  e  senato  accademico  in  data  20
febbraio 1996);
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta,  in  deroga  al  termine  triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico approvato con regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  stauto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli da 307 a 312, relativi alla scuola di specializzazione
in  biotecnologie  vegetali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli:
  Art. 307. - E' istituita presso l'Universita' degli studi  di  Pisa
la scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali.
  Il  conseguimento  del diploma di specializzazione in biotecnologie
vegetali consente l'assunzione  della  qualifica  di  specialista  in
biotecnologie vegetali.
  Il   corso   di   studio   della   scuola  di  specializzazione  in
biotecnologie vegetali ha durata biennale e prevede almeno 600 ore di
insegnamento e di attivita' pratiche guidate.
  Art. 308. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di  corso  puo'
essere  stabilito  annualmente dal senato accademico, su proposta del
consiglio della scuola  in  base  alle  strutture  disponibili,  alle
esigenze  del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica  ai  sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono  stabilite  dal
consiglio della scuola.
  Sono  ammessi  al  concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in:
   biotecnologie agro-industriali;
   scienze e tecnologie agrarie;
   scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
   scienze biologiche;
   scienze forestali e ambientali;
   scienze naturali.
  Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso  del
titolo  di studio conseguito presso Universita' italiane e straniere,
accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola
e  senato  accademico),  e  che  sia  ritenuto  equipollente,   anche
limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.
  Art.  309.  -  Il  consiglio  della  scuola determina, con apposito
regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo  e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  e  quelli eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
   la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art.  310.  -  Nel  determinare il piano degli studi secondo quanto
previsto dal precedente art. 309, il consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel comma
seguente,  alle  quali  dovranno  essere  dedicate  almeno 350 ore di
didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna  area.  Per  ciascuna
area  i  settori  definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel
quale si sviluppera' l'attivita'  didattica  e  verranno  reperiti  i
docenti.
  Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione
in  biotecnologie vegetali e alle quali devono essere dedicate almeno
350 ore, sono le seguenti:
  Area 1. Complementi di biochimica vegetale:
   Settori: G07A; E01E; E05A.
  Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante:
   Settori: G04X; G08B; E11X.
  Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica:
   Settori: G04X.
  Area 4. Resistenza alle malattie:
   Settori: G06A; G06B; G07A.
  Area 5. Diritto e legislazione:
   Settori: N01X; N03X.
  Art. 311. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la  scelta  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  potranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  e  all'estero   in   laboratori
universitari o extra universitari.
  Art.  312. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli  specializzandi,  ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982,
n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Pisa, 16 settembre 1996
                                                           Il rettore