IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 7 ottobre 1994; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di agraria in data 16 gennaio 1996 e senato accademico in data 20 febbraio 1996); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo stauto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli da 307 a 312, relativi alla scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Art. 307. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali. Il conseguimento del diploma di specializzazione in biotecnologie vegetali consente l'assunzione della qualifica di specialista in biotecnologie vegetali. Il corso di studio della scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali ha durata biennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. Art. 308. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: biotecnologie agro-industriali; scienze e tecnologie agrarie; scienze agrarie tropicali e sub-tropicali; scienze biologiche; scienze forestali e ambientali; scienze naturali. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola. Art. 309. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 310. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 309, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel comma seguente, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali e alle quali devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti: Area 1. Complementi di biochimica vegetale: Settori: G07A; E01E; E05A. Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante: Settori: G04X; G08B; E11X. Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica: Settori: G04X. Area 4. Resistenza alle malattie: Settori: G06A; G06B; G07A. Area 5. Diritto e legislazione: Settori: N01X; N03X. Art. 311. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 312. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 16 settembre 1996 Il rettore